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Roma, 20 novembre
2017
Circolare n. 202/2017
Oggetto: Europa – Legge
di delegazione europea 2016-2017 – Legge 25.10.2017, n. 163, su G.U. n. 259 del 6.11.2017.
Č stata approvata la
legge in oggetto che, come ogni anno, delega il Governo a dare attuazione ad
una serie di direttive emanate dall’Unione Europea nonché ad adeguare la
normativa nazionale ai regolamenti dell’Unione.
Le direttive dovranno
essere recepite mediante l’emanazione di uno o piů decreti da sottoporre al
parere delle Commissioni parlamentari che il Governo dovrŕ adottare entro il termine
di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento delle direttive stesse
(ovvero entro tre mesi dalla data di emanazione della legge di delegazione qualora
il termine di recepimento sia giŕ scaduto).
Si segnalano in
particolare le seguenti direttive:
·
2016/797
e 2016/798 concernenti il sistema ferroviario dell’Unione, rispettivamente in
merito all’interoperabilitŕ e alla sicurezza del settore (termine di
recepimento: 16 giugno 2019);
·
2016/881
che modifica la direttiva 2001/16 relativa allo scambio automatico obbligatorio
di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);
·
2016/1164
sulle misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale che incidono
direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31
dicembre 2018);
·
2016/2284
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti
atmosferici (termine di recepimento: 1 luglio 2018);
·
2016/2341
recante disposizioni sull’attivitŕ e la vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (termine di recepimento: 13 gennaio 2019).
Si segnalano altresě
le disposizioni di delega per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento n. 679/2016 relativo alla tutela della privacy che entrerŕ in
vigore dal 25 maggio 2018.
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Daniela Dringoli |
Allegato uno |
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Codirettore |
Gr/gr |
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o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n. 259 del 6.11.2017
LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee el'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazioneeuropea 2016-2017.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, leprocedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi perl'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presentelegge. 2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delledirettive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopol'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Cameradei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' su di essi siaespresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che nonriguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali oregionali possono essere previste nei decreti legislativi recantiattuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limitioccorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delledirettive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla coperturadelle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delledirettive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede medianteriduzione del fondo per il recepimento della normativa europeaprevisto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, idecreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sonoemanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimentilegislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, inconformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ognicaso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentaricompetenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Art. 2 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato adadottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, disposizioni recantisanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighicontenuti in direttive europee attuate in via regolamentare oamministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alladata di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sonogia' previste sanzioni penali o amministrative. Art. 3 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per iprofili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazionedella direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sulmarchio comunitario. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale, della giustizia edell'economia e delle finanze. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta'industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento(UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; b) salvaguardare la possibilita' di adottare disposizioniattuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimentidi natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva dilegge e gia' disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventualeaggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33; c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casiin cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, seregistrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia inrelazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi dinullita', sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibilidi costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi didecadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto usovenga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nelcorso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare delmarchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a normadell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per iquali e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare lasussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei terminitemporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva; d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 ildiritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello dicontraddistinguere prodotti o servizi; e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi alloscopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE)2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche isegni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire adesignare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi estabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con ladisciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione,l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare: 1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio,possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti odei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione; 2) prevedere che possano essere titolari di un marchio digaranzia o di certificazione le persone fisiche o giuridichecompetenti, ai sensi della vigente normativa in materia dicertificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali ilmarchio deve essere registrato, a condizione che non svolganoun'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipocertificato; 3) prevedere l'obbligatorieta' della presentazione delregolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e dellacomunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza; 4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione,di decadenza e di nullita' dei marchi di garanzia o dicertificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui lafunzione di detti marchi lo richieda e in particolare che ladecadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllosull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di usoimproprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare delmarchio; g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agliorgani giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativaefficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullita'di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italianobrevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di depositodelle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti daldecreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprieta'industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse; h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzialla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficioitaliano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e larapidita' complessive, anche in riferimento alle impugnazioni deiprovvedimenti in tema di decadenza e nullita'. Art. 4 Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decretilegislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di unacooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutelabrevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra lanormativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunaleunificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013,ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.214. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministrodello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concertocon i Ministri degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale e dell'economia e delle finanze. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decretolegislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni delregolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delledisposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni delcitato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; c) salvaguardare la possibilita' di adottare disposizioniattuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche medianteprovvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie noncoperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti; d) prevedere per i brevetti europei per cui e' stata presentatauna richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca oritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per ildeposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italianobrevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice dicui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalladata di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigettoo revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da partedell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevettoeuropeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale,di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia statoconcesso l'effetto unitario al brevetto europeo. Art. 5 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo e' tenuto aseguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cuiall'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteridirettivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modifiche e leintegrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressaabrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, alcodice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materiadi intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, peril corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97; b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo comedefinito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unicodi cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzareil riparto di competenze tra le autorita' di vigilanza secondo iseguenti criteri: 1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatoriprevisti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n.1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),in relazione alle attivita' di ideazione e di distribuzione delprodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o peril tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissionenazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in relazione alladistribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezioneD del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi- RUI; 2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi aidocumenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti diinvestimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB el'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessivadel sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi eridurre gli oneri per i soggetti vigilati; c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi egli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registratidirettamente da apposito organismo posto sotto il controllodell'IVASS, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite conregolamento; d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione egli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggiodell'IVASS: 1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nellaregistrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi edegli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agisconosotto la loro piena e diretta responsabilita' ai sensi dell'articolo3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97,verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni diregistrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primocomma, lettera c), del medesimo articolo 3; 2) provvedano direttamente, nell'ambito delle propriecompetenze, alla verifica del possesso dei requisiti previstidall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, conriferimento ai propri dipendenti, nonche' agli intermediariassicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi atitolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e direttaresponsabilita', eventualmente impartendo essi stessi la formazione ofornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamentoprofessionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodottiproposti; e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e diadempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gliintermediari assicurativi a titolo accessorio gia' iscritti in altrialbi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorita' oorganismi di vigilanza; f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20,paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito daldistributore contestualmente alle altre informazioni richieste dallanormativa vigente, secondo le modalita' stabilite dall'IVASS conregolamento; g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettivecompetenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendonello specifico il potere delle medesime autorita' di vietare lavendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodottoaccessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto odello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per iconsumatori; h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottatadall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al finedi introdurre uniformi disposizioni piu' rigorose per la tutela degliassicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui alcapo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere diarmonizzazione minima della direttiva; i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clientiprofessionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10),della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 15 maggio 2014; l) disciplinare la prestazione di consulenza da partedell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nelcaso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cuiall'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97,escludendo oneri a carico dei consumatori; m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altribenefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nelcaso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo lamedesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dallerelative disposizioni di attuazione; n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97,introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudizialedelle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina,anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione,aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva(UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggettivigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisitiprevisti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi dirisoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambitobancario e finanziario, nonche' dalla direttiva 2013/11/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013; o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o diriassicurazione, nonche' ai distributori assicurativi eriassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 delladirettiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singoleautorita' di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dallalettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrativepecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misurealternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini diarmonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorioprevisto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva.Realizzare, nel rispetto della specificita' del settore assicurativo,un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo1ş settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri: 1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambitodella propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alleimprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese dipartecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazionefinanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazionidella normativa primaria e secondaria di riferimento; 2) introdurre una piu' estesa responsabilizzazione dellepersone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codicedi cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con lapossibilita', fermi i casi di inosservanza dei doveri propri gia'previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che lasanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgonole funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonche' deidipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che nedeterminano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilatoanche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,individuando le tipologie di violazione, i presupposti chedeterminano la responsabilita' delle persone fisiche, le condizioniin relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa chene determinano la sanzionabilita'; 3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altreautorita' nei settori bancario, creditizio e finanziario: 3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogaresanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi emassimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per leviolazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzioneassicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le personefisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decretolegislativo 1ş settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto deiprincipi di proporzionalita', dissuasivita', adeguatezza e coerenzacon la capacita' finanziaria del soggetto responsabile dellaviolazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cuiall'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n.1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiaveper i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativipreassemblati; 3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per ladeflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che piu'violazioni commesse in un determinato arco temporale costituisconooggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che leviolazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto; 4) l'entita' delle sanzioni amministrative applicabili alleviolazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzioneassicurativa e' determinata nel seguente modo: 4.1) la sanzione applicabile alle societa' sia compresa traun minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento delfatturato; 4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche siacompresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinquemilioni; 4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore dellaviolazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare delvantaggio ottenuto, purche' tale vantaggio sia determinabile; 5) per le violazioni concernenti l'attivita' di distribuzioneassicurativa, l'entita' delle sanzioni amministrative e' determinatanel seguente modo: 5.1) la sanzione applicabile alle societa' sia compresa traun minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milionioppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuorisultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo diamministrazione; 5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche siacompresa tra un minimo di euro mille e un massimo di eurosettecentomila; 6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodottid'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrativepecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limitimassimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE)2016/97; p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, delladirettiva (UE) 2016/97, la possibilita' di sanzionare ulterioriviolazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) delcitato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche'la possibilita' di prevedere livelli di sanzioni pecuniarieamministrative piu' elevati di quelli minimi previsti dal citatoarticolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamentocon l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale inattuazione della direttiva 2014/65/UE. Art. 6 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decretilegislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alregolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abrogala direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministridello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze edell'interno. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nellanormativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioniincompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 ecoordinamento delle residue disposizioni; b) salvaguardia della possibilita' di adeguare la normativanazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli attidelegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo consuccessivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla leggee gia' eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti; c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico qualeautorita' notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)2016/425; d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per lavalutazione, la notifica e il controllo degli organismi daautorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo divalutazione e verifica della conformita' dei dispositivi diprotezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezzadi cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche alfine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllodegli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni nononerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensidell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe perle attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425,conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre2012, n. 234; f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarieefficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazionidegli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformementealle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), edell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato deidispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI delregolamento (UE) n. 2016/425; g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o diregolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma1. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente. Art. 7 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per iprofili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamentodella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga ladirettiva 2009/142/CE. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministrodello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971,n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dalregolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni; b) salvaguardia della possibilita' di adeguare la normativanazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate allalegge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sueeventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e diesecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cuial comma 4; c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, perquanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delledogane e dei monopoli, quali autorita' di vigilanza del mercato aisensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426; d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci,dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degliobblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alleprevisioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33,commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delMinistro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, diconcerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o piu'regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della proceduraseguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare,dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai finidell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigentenelle materie non riservate alla legge alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche,nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamentoeuropeo. 5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4il Governo e' tenuto a seguire i seguenti criteri specifici: a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, perl'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, conabrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE)2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni; b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico qualeautorita' notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE)2016/426; c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per lavalutazione, la notifica e il controllo degli organismi daautorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo divalutazione e verifica della conformita' degli apparecchi chebruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute esicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426,anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e dicontrollo degli organismi siano affidati mediante appositeconvenzioni non onerose all'organismo unico nazionale diaccreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009,n. 99; d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercatodegli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo Vdel regolamento (UE) 2016/426; e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe perle attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426,conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre2012, n. 234. Art. 8 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decretilegislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alregolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugliabusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e2004/72/CE della Commissione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellagiustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale edello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplinadel regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente, anche di derivazione europea, per i settoriinteressati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare ilmigliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurandoun appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela dellastabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari, e inparticolare: 1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cuiprescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuatesu azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti edi controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14,commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, esuccessive modificazioni; 2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tuteladegli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire conregolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioninecessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte delpubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusiin misura rilevante; b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie perdare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 eprovvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamentonazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamentoanzidetto; in particolare, rivedere la disciplina in materia diritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione surichiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispettodelle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 delregolamento (UE) n. 596/2014; c) prevedere la CONSOB quale autorita' competente ai fini delregolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorita'possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agliarticoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 delmedesimo regolamento; d) prevedere, in linea con quanto gia' stabilito dal testo unicodi cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorsoalla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per lefinalita' specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 edalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimoregolamento; e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico dicui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia dicooperazione e scambio di informazioni con l'Autorita' europea deglistrumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita'competenti degli Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanzadi Paesi terzi; f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e lealtre misure amministrative per le violazioni espressamente elencatedall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto deicriteri, dei limiti e delle procedure stabiliti dal regolamentomedesimo e della parte V del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'autorita' giudiziaria o laCONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni dipropria competenza, delle misure punitive gia' irrogate nonche'disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative,aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quellagia' eseguita o scontata; g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale daassicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia adoggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazionidelle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014; h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzioneamministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dalregolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanzepertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento; i) adottare le opportune misure per dare attuazione alledisposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza competentedi violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento,tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione deisoggetti coinvolti; l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel propriosito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure esanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorita'interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente. Art. 9 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e delregolamento (UE) n. 596/2014
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decretilegislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alregolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimentonegli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurarela performance di fondi di investimento e recante modifica delledirettive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellagiustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale edello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplinadel regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente, anche di derivazione europea, per i settoriinteressati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare ilmigliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, conl'obiettivo di assicurare l'integrita' dei mercati finanziari e lastabilita' finanziaria e un appropriato grado di tutela degliinvestitori; b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie perdare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 ealle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione chelo richiedono nonche' provvedere ad abrogare espressamente leeventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istitutidisciplinati dal regolamento anzidetto; c) per gli amministratori di indici usati come indici diriferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari oper misurare la performance di fondi di investimento, designare laCONSOB quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 40,paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che lastessa autorita' possa esercitare i poteri previsti dallo stessoregolamento; d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE)2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delleautorita' di vigilanza di settore, una o piu' autorita' nazionalicompetenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citatoregolamento, assicurando che le autorita' possano esercitare i poteriprevisti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenzadi contenere gli oneri per i soggetti vigilati; e) designare la CONSOB quale autorita' responsabile delcoordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni conla Commissione europea, l'Autorita' europea degli strumentifinanziari e dei mercati (ESMA) e le autorita' competenti degli altriStati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento(UE) 2016/1011; f) attribuire alle autorita' designate in base ai criteri di cuialle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre lesanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencatedall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto deicriteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamentomedesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinanol'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita'anzidette; g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzioneamministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizionicontenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto dellecircostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimoregolamento. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente. Art. 10 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche' per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito ilparere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decretilegislativi per: a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento(UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamentotramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.648/2012; b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttivedel decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazionedella delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n.114, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizionidel regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento delregolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali dititoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e delregolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamentodella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertoridi dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi dipagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalregolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellagiustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale edello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativanazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, letteraa), il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteridirettivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivispecifici: a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplinadel regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente, anche di derivazione europea, per i settoriinteressati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare ilmigliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurandoun appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela dellastabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari; b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie perdare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 chelo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le normedell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dalregolamento anzidetto; c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alledisposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cuial decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previstonel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinche' le autorita'di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possanoimporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagliarticoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazionedelle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che,nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altremisure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanzepertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimoregolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie,ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22; d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongonosanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo leprevisioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonche'assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma delregolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto diricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 delmedesimo regolamento; e) provvedere affinche' siano messi in atto i dispositivi e leprocedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24del regolamento (UE) 2015/2365. 4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioniintegrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensidell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma1, lettera b) del presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire iprincipi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 dellalegge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulterioriprincipi e criteri direttivi specifici: a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alledisposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui aldecreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altredisposizioni vigenti in materia di sanzioni nonche' di integrare ilquadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia digestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare cheulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari edemittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativaper il caso della loro violazione; b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie perrealizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamentoalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina diadeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, ancheattraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspettidi rilevanza. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo conle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente. Art. 11 Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti afini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reatio esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione ditali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI delConsiglio, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi ecriteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguentecriterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delledisposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazionedella pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e nonsuperiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplinavigente per le fattispecie penali gia' oggetto di previsione. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente. Art. 12 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini diprevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti deireati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo e' tenuto aseguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cuiall'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteridirettivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con lealtre disposizioni vigenti: a) prevedere che l'Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP), dicui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministerodell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei deidati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE. 2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alpresente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Art. 13 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, con le procedure di cuiall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti ipareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per laprotezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al finedi adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche conriguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla liberacircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministrodella giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri edella cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblicaamministrazione. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali dicui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche iseguenti principi e criteri direttivi specifici: a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materiadi trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nelregolamento (UE) 2016/679; b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazionealle disposizioni non direttamente applicabili contenute nelregolamento (UE) 2016/679; c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezionedei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE)2016/679; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimentiattuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione deidati personali nell'ambito e per le finalita' previsti dalregolamento (UE) 2016/679; e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatoriopenale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento(UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrativeefficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazionedelle disposizioni stesse. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa siprovvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente. Art. 14 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazionimobili degli enti pubblici
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva(UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazionimobili degli enti pubblici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre aiprincipi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1,anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzandoil necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 delladirettiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cuial punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto delMinistro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE)2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuarei casi in cui un ente pubblico puo' ragionevolmente limitarel'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misureche impongono un onere sproporzionato si intendono misure chegenerano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo ofinanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacita' diadempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioninecessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendoconto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per lepersone con disabilita'. L'individuazione dell'onere sproporzionatoe' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanzadi elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza diinformazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo. 2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alpresente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Art. 15 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,l'utilizzo e la divulgazione illeciti
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazionicommerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,l'utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo e' tenuto a seguire,oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto eintegrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943; b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrativeefficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione,utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazionicommerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimentodegli obblighi previsti dalla medesima direttiva; c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazionialla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine diassicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazionedel presente articolo e la complessiva razionalizzazione delladisciplina di settore. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando Allegato A (articolo 1, comma 1) 1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE,2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ledirettive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda imarittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017); 2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e aiservizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e delConsiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (terminedi recepimento: 1° gennaio 2018); 3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione)(termine di recepimento: 23 febbraio 2018); 4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspettidella presunzione di innocenza e del diritto di presenziare alprocesso nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile2018); 5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delleautorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento eperseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' allalibera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018); 6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice diprenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine eazione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi(termine di recepimento: 25 maggio 2018); 7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e delConsiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' delsistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine direcepimento: 16 giugno 2019); 8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e delConsiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie(rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019); 9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e delConsiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per iminori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine direcepimento: 11 giugno 2019); 10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e delConsiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingressoe soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca,studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni oprogetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine direcepimento: 23 maggio 2018); 11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo edel Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per lenavi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017); 12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016,recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda loscambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(termine di recepimento: 4 giugno 2017); 13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e delConsiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-howriservato e delle informazioni commerciali riservate (segreticommerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazioneilleciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018); 14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UErelativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine direcepimento); 15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda iltrattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018); 16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comuneelevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione(termine di recepimento: 9 maggio 2018); 17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidonodirettamente sul funzionamento del mercato interno (termine direcepimento: 31 dicembre 2018); 18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguardale norme e le specifiche del sistema di qualita' per i servizitrasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018); 19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecniciper le navi adibite alla navigazione interna, che modifica ladirettiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (terminedi recepimento: 7 ottobre 2018); 20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spesedello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimentipenali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti diesecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5maggio 2019); 21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei sitiweb e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine direcepimento: 23 settembre 2018); 22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016,che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso daparte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia diantiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017); 23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delleemissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, chemodifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE(termine di recepimento: 1° luglio 2018); 24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e allavigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)(termine di recepimento: 13 gennaio 2019); 25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UEper quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasportoferroviario nazionale di passeggeri e la governancedell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre2018); 26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e chesostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e chemodifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine direcepimento: 8 settembre 2018); 27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CEper quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo terminedegli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019); 28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEEdel Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e delladetenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).